29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/41
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-104/13, De Nicola/BEI
(Causa T-70/16 P)
(2016/C 111/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare il capo 2 del dispositivo ed i punti 13-17, 57-60 e 62-68 della sentenza stessa;
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Per l’effetto, accertare il mobbing posto in essere dalla BEI in danno del Dott. De Nicola, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Previo espletamento della perizia medica richiesta;
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Con vittoria delle spese di lite.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-104/13).
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla natura contrattuale del rapporto fra il ricorrente e la BEI.
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Si fa valere a questo riguardo che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per la responsabilità contrattuale della convenuta, e non quella extracontrattuale dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla domanda di accertamento del mobbing.
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Si fa valere in particolare a questo riguardo, che il Tribunale della funzione pubblica non poteva sottrarsi all’obbligo di accertamento di una denuncia di mobbing, e che quindi in maniera del tutto illegittima ha dichiarato irricevibile le conclusioni volte all’accertamento del mobbing stesso. L’accertamento e la qualificazione giuridica dei fatti sarebbe, tra l’altro, un «prius» indispensabile per poi procedere al risarcimento dei danni invocati.
3.
Terzo motivo, vertente sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni da mobbing.
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Si afferma su questo punto che le condizioni sono soddisfatte nella fattispecie perché il Tribunale accerti i dati e riconosca il diritto a un risarcimento dei danni subiti.
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