4.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/37
Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)
(Causa T-72/16)
(2016/C 118/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio figurativo dell’Unione europea contenente gli elementi verbali «BEST BUY mobile» — Domanda di registrazione n. 7 213 424
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 1o dicembre 2015, nel procedimento R 53/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
annullare la decisione della divisione di opposizione, del 6 novembre 2014, nel procedimento di opposizione n. B 1485137;
—
accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 007213424;
—
condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.
Motivi invocati
—
La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente gli elementi dominanti e distintivi dei marchi;
—
La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’impressione generale suscitata dai marchi,
—
La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’identità dei servizi di cui ai marchi, e
—
La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo erroneamente che vi fosse un rischio di confusione tra il marchio anteriore dell’opponente e il marchio della ricorrente.
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