25.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 145/31
Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — POA/Commissione
(Causa T-74/16)
(2016/C 145/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione Ares(2015)5632670 del Segretariato generale, del 7 dicembre 2015, che ha respinto la domanda di conferma proposta dalla ricorrente con lettera del 15 settembre 2015, nella quale la ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), richiedeva l’accesso ai documenti correlati alla domanda presentata da un’organizzazione di produttori cipriota di registrare la denominazione «Halloumi» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), e
—
condannare la Commissione alle spese sostenute della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, basandosi sull’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, ha omesso indicare adeguatamente le ragioni per cui il processo decisionale potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla divulgazione della parti non divulgate.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto riguardante l’insufficienza delle motivazioni fornite dalla Repubblica di Cipro per rifiutare la divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e del principio di trasparenza, in quanto il rifiuto della Repubblica di Cipro di divulgare taluni dei documenti in questione fa sì che la ricorrente non sia in grado di comprendere l’oggetto di ciascun documento non divulgato.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto uno Stato membro non può ricorrere all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 per rifiutare la divulgazione di documenti se la decisione che potrebbe essere pregiudicata è quella di un’istituzione dell’Unione Europea.
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