10.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 165/15
Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione
(Causa T-77/16)
(2016/C 165/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis, lawyers, e B. Byrne, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, e gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 1 ottobre 2014 relativa all’aiuto di Stato SA.27339, che dichiara che la Ryanair e l’Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi dalla Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») e dal Land Rhineland-Palatine, incompatibili con il mercato interno; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo efficace le loro osservazioni.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione, effettuando un’analisi congiunta del contratto di servizi aeroportuali con la Ryanair e del contratto di servizi di marketing con l’AMS, non ha applicato correttamente il criterio dell’investitore che opera in un’economia di mercato («MEO»). Inoltre, la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa. In subordine, la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di marketing, ha erroneamente escluso la possibilità che una parte dei servizi di marketing fosse stata acquistata per ragioni d’interesse generale, ha basato le proprie conclusioni su dati incompleti e inadeguati per il calcolo della redditività dell’aeroporto, ha applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, ha erroneamente basato la sua valutazione sulla sola rotta concordata, ed ha ignorato le esternalità di rete che l’aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con la Ryanair.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha dimostrato la selettività.
4.
Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto per aver dichiarato che l’aiuto alla Ryanair e all’AMS era equivalente alle perdite marginali complessive dell’aeroporto invece che agli effettivi profitti per la Ryanair e l'AMS. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti profitti siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri della Ryanair. Inoltre, la Commissione non ha quantificato il vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe beneficiato grazie al flusso di pagamenti (presumibilmente) sottocosto dell’aeroporto. Infine, la Commissione non ha spiegato adeguatamente perché il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto.
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