18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/39
Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)
(Causa T-85/16)
(2016/C 136/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adidas AG (Herzogenaurach, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso interessato: marchio di posizione dell’Unione europea consistente in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa — Domanda di registrazione n. 10 477 701
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
in subordine:
—
rinviare la causa dinanzi al convenuto, per un nuovo esame indipendente dalla sentenza del Tribunale nella causa T-145/14;
in ulteriore subordine:
—
rinviare la causa dinanzi al convenuto, ordinandogli di sospendere il giudizio fino all’esito dell’impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-396/15 P) avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-145/14 e alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa summenzionata, affinché esso proceda a una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra i marchi da confrontare.
Motivi invocati
—
Il convenuto ha commesso un errore per non aver effettuato una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra il marchio controverso del ricorrente ed il marchio anteriore dell’opponente, registrato come marchio dell’Unione europea n. 3 517 646;
—
il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
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