10.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 165/16
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma GmbH (RESPIMER)
(Causa T-109/16)
(2016/C 165/18)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «RESPIMER» — Domanda di registrazione n. 11 228 004
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 nel procedimento R 3109/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
procedere alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «RESPIMER», di cui alla domanda n. 11 228 004, per tutti i prodotti designati e rientranti nelle classi 3, 5 e 10;
—
condannare la Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione dell’EUIPO, alla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO e al Tribunale dell’Unione europea.
Motivi invocati
—
Rifiutando di prendere in considerazione la decisione del 4 aprile 2013 dell’Istituto Nazionale Francese della Proprietà Intellettuale vertente sugli stessi marchi, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha omesso di fornire una base giuridica alla sua decisione del 21 gennaio 2016;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
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