17.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 175/23
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-116/16)
(2016/C 175/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2015/E) — tassazione dei porti in Belgio;
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, e in particolare dei porti valloni, non siano assoggettate all’imposta sulle società;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente in modo generale, sul fatto che le affermazioni della Commissione non sarebbero suffragate da un punto di vista fattuale né giustificate da un punto di vista giuridico.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato il suo apparente mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto alla sua decisione del 20 ottobre 2004 (N520/2003).
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che le attività dei porti sarebbero sovvenzionate in quanto esse sarebbero altrimenti non lucrative nel contesto economico belga; peraltro, il fatto che diritti fissati unilateralmente, non coprono gli investimenti realizzati, non sarebbe sufficiente a qualificarle come attività economiche.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo la quale il sistema di riferimento belga è la tassazione delle società non sarebbe giustificata da un punto di vista giuridico.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo la quale l’imposta delle persone giuridiche, che grava sui porti, costituisce un vantaggio poiché le loro eventuali attività sussidiarie economiche non sarebbero tassate, non sarebbe dimostrata. Inoltre, la Commissione non avrebbe individuato quali attività dovrebbero, a suo avviso, essere tassate, né quelle che costituirebbero servizi d’interesse generale.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che le circostanze concrete dovrebbero consentire l’applicazione dell’imposta delle persone giuridiche, tenendo conto della logica del sistema giuridico belga che differenzia il trattamento fiscale dei servizi d’interesse generale e le attività commerciali.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle prerogative degli Stati membri in materia di:
—
definizione delle attività non economiche;
—
definizione della fiscalità diretta;
—
obbligo di assicurare il buon funzionamento dei servizi d’interesse generale necessari alla coesione sociale ed economica;
—
organizzazione discrezionale dei servizi d’interesse generale.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che le attività essenziali dei porti interni valloni sarebbero servizi d’interesse generale che non sono disciplinati, conformemente alla normativa europea, dalle norme in materia di concorrenza dell’articolo 107 TFUE.
9.
Nono motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, se le attività essenziali dei porti interni valloni ricadessero nell’ambito dei servizi d’interesse economico generale, esse sarebbero disciplinate dalle norme degli articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE e le norme in materia di concorrenza non sarebbero loro applicabili.
10.
Decimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sul fatto che i criteri europei per la definizione di aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti.
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