30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/35
Ricorso proposto il 21 marzo 2016 — Isdin/EUIPO — Spring Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)
(Causa T-117/16)
(2016/C 191/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal e E. Armero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «ERYFOTONA ACTINICA» — Domanda di registrazione n. 11 853 116
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2016 nel procedimento R 1387/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
Motivi invocati
—
Con la decisione di non sospendere il procedimento la commissione di ricorso ha commesso un manifesto errore di valutazione, uno sviamento di potere e una violazione della regola 20, paragrafo 7, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, della regola 52, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, degli articoli 75, 76, paragrafo 1, e 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e una violazione dei principi di uguaglianza davanti alla legge, proporzionalità, certezza del diritto e corretta amministrazione;
—
in subordine, violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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