17.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 175/28
Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — Léon Van Parys/Commissione
(Causa T-125/16)
(2016/C 175/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Firma Léon Van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P.Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2016) 95 final della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa al fascicolo REC 07/07(REV), che stabilisce che la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione è giustificata e che lo sgravio dei dazi in parola è giustificato nei riguardi di un debitore e parzialmente giustificato nel caso particolare di un altro debitore, ma per un'altra parte non è giustificato nei riguardi di questo specifico debitore, e modificare la decisione C(2010)2858 della Commissione, del 6 maggio 2010;
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dichiarare che l’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1) era pienamente applicabile a vantaggio dell’attuale ricorrente dopo la sentenza del Tribunale T-324/10, in cui il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione originaria C(2010) 2858 a favore della ricorrente (attuale e di allora), cosicché l’attuale ricorrente, ai sensi dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93, gode dello sgravio integrale del debito doganale, nonché di tutti gli interessi e le spese ad esso direttamente o indirettamente connessi;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 907 e 909 del regolamento n. 2454/93 e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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La ricorrente fa valere che a favore dell’attuale ricorrente sono sufficienti di per sé gli effetti della sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, EU:T:213:136). Ne consegue che non sarebbe necessaria una nuova decisione della Commissione per annullare l’illegittimità constatata dal Tribunale e la ricorrente deve beneficiare dell’applicazione dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 907 del regolamento n. 2454/93 e dell’articolo 41 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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La ricorrente sostiene che la Commissione ha abusato del suo potere di richiedere informazioni complementari ai sensi dell’articolo 907 del regolamento n. 2454/93 per eludere l’applicazione dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93. La ricorrente sostiene infatti che la Commissione disponeva già delle informazioni richieste.
3.
Terzo motivo, in subordine, vertente su una violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, in quanto l’esecuzione della sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, EU:T:213:136) entro un termine ragionevole non dovrebbe poter durare oltre il termine originario di 9 mesi, fissato all’articolo 907 del regolamento n. 2454/93.
4.
Quarto motivo, in ulteriore subordine, vertente su un abuso di potere in quanto la Commissione conduce un’indagine completamente nuova, sulla base della quale perviene a una conclusione che non rispetterebbe gli accertamenti del Tribunale nella sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, EU:T:213:136).
5.
Quinto motivo, in estremo subordine, vertente su un’interpretazione errata del quadro normativo per l’organizzazione del mercato delle banane e su una violazione del principio di uguaglianza.
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A giudizio della ricorrente, il suo utilizzo di un contratto di leasing per acquistare l’uso di certificati di importazione configurava una possibilità legittima nell’ambito del regolamento n. 2362/98 (2) e delle prassi commerciali correnti come riconosciute dall’OMC.
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Questo non può essere considerato di per sé come una negligenza a carico di un importatore se ciò non avviene nei confronti di uno spedizioniere doganale o di un altro importatore che ha utilizzato licenze non trasferibili.
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32).
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