30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/41
Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione
(Causa T-146/16)
(2016/C 191/54)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Paesi Bassi), Stichting Het Groninger Landschap (Haren, Paesi Bassi), It Fryske Gea (Opsterland, Paesi Bassi), Stichting Het Drentse Landschap (Assen, Paesi Bassi), Stichting Het Overijssels Landschap (Dalfsen, Paesi Bassi), Stichting Het Geldersch Landschap (Arnhem, Paesi Bassi), Stichting Flevo-Landschap (Lelystad, Paesi Bassi), Stichting Het Utrechts Landschap (De Bilt, Paesi Bassi), Stichting Landschap Noord-Holland (Heiloo, Paesi Bassi), Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (Rotterdam, Paesi Bassi), Stichting Het Zeeuwse Landschap (Heinkenszand, Paesi Bassi), Stichting Het Noordbrabants Landschap (‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi), Stichting Het Limburgs Landschap (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, del 2 settembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi, C(2015) 5929 final;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
—
Le ricorrenti sostengono che nei Paesi Bassi la protezione della natura è un servizio di interesse generale ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale (GU 2012, C 326, pag. 308), che pertanto non riguarda alcuna attività economica.
—
Le ricorrenti sarebbero state a torto qualificate come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le ricorrenti sostengono anzitutto di essere organizzazioni che gestiscono terreni, senza scopo di lucro, istituite per soddisfare un fine pubblico (non economico). In subordine, le ricorrenti sostengono di non essere imprese nella misura in cui acquistano terreni a beneficio della natura mediante sussidi ottenuti in base al «Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties» (regime di aiuti alle organizzazioni private a tutela della natura che gestiscono terreni).
—
Il regime di sussidi non comporterebbe un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tenuto conto dei requisiti connessi al regime medesimo.
—
Il regime di aiuti non comporterebbe una distorsione della concorrenza.
—
Il regime di aiuti non avrebbe un’incidenza negativa sugli scambi interstatali.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.
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