30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/43
Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Ingrid Fedtke avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016 nella causa F-107/15, Fedtke/CESE
(Causa T-157/16 P)
(2016/C 191/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ingrid Fedtke (Wezembeek Oppem, Belgio) (rappresentante: avv. M. A. Lucas)
Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’ordinanza del 5 febbraio 2016 del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) nella causa F-107/15;
—
rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sul merito del ricorso;
—
statuire secondo diritto sulle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sulla carenza di motivazione che, secondo la ricorrente, vizia l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, ai punti da 19 a 21 e 25 di detta ordinanza, che, sia nell’ipotesi di una domanda di riesame di una decisione non contestata tempestivamente quanto nel caso di una domanda che metta indirettamente in discussione una siffatta decisione, il carattere nuovo di un fatto addotto per corroborare la domanda richiede che né la ricorrente né l’amministrazione ne siano stati, o possano esserne stati, al corrente, al momento dell’adozione della decisione divenuta definitiva, e ha applicato tale principio ai punti da 27 a 32 della citata ordinanza, sebbene dalla giurisprudenza risulti che la mancata conoscenza del fatto dedotto in giudizio non è richiesta nel caso di una domanda di riesame.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sullo snaturamento degli atti del fascicolo e sulla carenza di motivazione che, secondo la ricorrente, viziano l’ordinanza impugnata, in quanto il TFP ha considerato, al punto 32 di detta ordinanza, dal momento che nessun fatto nuovo e sostanziale giustificava la domanda di riesame, che la fase precontenziosa del procedimento non si era svolta in modo regolare e che le conclusioni presentate contro la decisione del 30 settembre 2014 e il rigetto del 22 aprile 2015 del reclamo erano irricevibili, sebbene il carattere puramente confermativo di tali decisioni presupponesse non solo che esse non erano state precedute da un riesame, ma anche che in esse non era contenuto alcun elemento nuovo e che, come aveva affermato la ricorrente, la decisione del 30 settembre 2014 presentava un elemento nuovo rispetto a quella del 7 aprile 2014, così come quella del 22 aprile 2015 rispetto a quella del 30 settembre 2014.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sullo snaturamento degli atti del fascicolo e sull’assenza di risposta all’argomento dedotto dalla ricorrente il quale, a suo avviso, vizia l’ordinanza impugnata, in quanto il TFP ha considerato, al punto 26 di detta ordinanza, che si può ritenere che un fatto addotto per corroborare la domanda di riesame presenti carattere nuovo solo se le parti non ne erano o non potevano esserne al corrente, e che la ricorrente nella nuova domanda non aveva indicato i fatti nuovi e sostanziali che ne giustificavano la presentazione, ma si avvaleva, riferendosi alla nota del suo Capo Unità, della modifica dello Statuto, sebbene la mancata conoscenza del fatto invocato non fosse richiesta nel caso di specie, la ricorrente avesse, come da ella fatto valere, indicato nella sua stessa domanda di riesame che ella ampliava la sua base giuridica e, con riferimento alla nota del suo Capo Unità, che l’amministrazione non aveva prestato sufficiente attenzione al dettato del nuovo Statuto, circostanze, queste, che costituivano elementi nuovi e sostanziali.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione delle regole sulla prova nonché del principio di oggettività, in quanto il TFP ha considerato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva fornito indicazioni sulla data in cui l’amministrazione era venuta a conoscenza o poteva venire a conoscenza del fatto che la sua collega avrebbe in futuro preso congedi di maternità e parentale, e al punto 29 di detta ordinanza, che non si poteva escludere che ciò avesse potuto accadere il 7 aprile 2014, tenuto conto della durata statutaria di tali congedi, della prevedibilità con largo anticipo della data di un parto e della prassi di informare non appena possibile il servizio di un’assenza di lunga durata, per dedurne, ai punti da 30 a 32 di detta ordinanza, che la ricorrente non aveva dimostrato che né ella né l’amministrazione erano o potevano essere a conoscenza il 7 aprile 2014 della futura assenza della sua collega, che la sua domanda di riesame non era giustificata da alcun fatto nuovo e sostanziale e che le sue conclusioni erano irricevibili, sebbene la prova di un fatto negativo e relativo ad un terzo fosse impossibile, che spettasse al CESE indicare la data delle domande di congedi e che il TFP non poteva basarsi su presunzioni in successione né su una mera supposizione per rovesciare l’onere della prova e giustificare le sue conclusioni.
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