13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/61
Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione
(Causa T-172/16)
(2016/C 211/76)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni SRL (Catania, Italia) (rappresentante: E. Castorina, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione (UE) 2016/195 della Commissione, finale C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2016, nella parte in cui (art. 4, comma 5) stabilisce che «l’Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma di tutti i regimi di cui all’art. 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione» e, comunque, in ogni parte da cui può dipendere la preclusione per la società ricorrente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla Agenzia delle Entrate dello Stato italiano oltre il 10 % di definizione forfetaria della propria posizione fiscale (anni 1990-1992), ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002; diritto sul quale è sceso il giudicato nell’ordinamento nazionale italiano.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
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Si fa valere a questo riguardo che, allorché sia stata dichiarata dalla Commissione europea, come è avvenuto mediante la decisione impugnata, l’oggettiva impossibilità del recupero (nei confronti delle altre imprese che si sono limitate al versamento del 10 % del dovuto) dell’aiuto di Stato ritenuto illegale, sia in fatto che in punto di diritto, non può certamente essere negato — nel rispetto dei suddetti principi — il diritto del ricorrente al rimborso delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al disposto della legge n. 289/2002: diversamente opinando, si determinerebbe un’odiosa e gravissima disparità di trattamento tra il Centro ricorrente e le imprese della provincia di Catania che la decisione ha esentato, adesso, da qualsivoglia versamento fino alla copertura del 90 % dell’importo dell’imposta non versata.
Anzi, proprio per effetto della impugnata decisione della Commissione europea viene a determinarsi un indebito vantaggio concorrenziale per tutte le altre imprese, ma a danno del Centro Morgagni, in relazione ai danni subiti per effetto della calamità naturale risalente a oltre dieci anni prima della decisione del 14 agosto 2015. Ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Sicché, il Centro Morgagni non sarebbe più in grado di provare di aver sofferto un danno in misura compatibile con l’art. 107 TFUE, con patente violazione dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, legittimo affidamento (art. 20 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, artt. 2, 6, 9, 21 del TUE) e distorsione della concorrenza in condizioni di uguaglianza tra gli operatori.