13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/64
Ricorso proposto il 22 aprile 2016 — Mema/CPVO [Braeburn 78 (11078)]
(Causa T-177/16)
(2016/C 211/79)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mema GmbH l.G. (Terlano, Italia) (rappresentanti: avv.ti B. Breitinger e S. Kirschstein-Freund)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)
Procedimento dinanzi al CPVO
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi: Braeburn 78 (11078) — Domanda n. 2009/0954
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso del CPVO del 12 febbraio 2016, procedimento A001/2015
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione impugnata e rinviarla alla commissione di ricorso affinché la riformi e imponga al CPVO di procedere ad un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94;
—
in subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del CPVO del 12 febbraio 2016 (procedimento A001/2015);
—
in ulteriore subordine, nel caso in cui non si accolgano le prime due domande, sospendere il procedimento d’impugnazione, ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale in vigore dal 1o luglio 2015 (in prosieguo: il «regolamento di procedura») fino alla decisione conclusiva del procedimento di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2100/94 per l’annullamento della privativa per ritrovati vegetali per la varietà di riferimento «Royal Braeburn» (domanda n. 1998/1082; varietà n. 11960). Tale sospensione sarebbe necessaria in quanto a seconda dell’esito del procedimento, la varietà di riferimento sarebbe eliminata o ne conseguirebbe che Angers-Beaucouzé non sarebbe stato e non sarebbe adeguato come luogo di esame (v. punto 12), e, quindi, si determinerebbe se era necessario o no procedere ad un esame complementare;
—
condannare il CPVO alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere — violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione di qualsiasi norma di diritto relativa all’applicazione del regolamento n. 2100/94.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del punto 57 del Protocollo del CPVO sulle varietà di mele.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del capo IV del Protocollo del CPVO sulle varietà di mele
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 2100/94 — diritto di audizione.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 2100/94 –motivazione insufficiente