20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/30
Ricorso proposto il 27 aprile 2016 – Azarov/Consiglio
(Causa T-190/16)
(2016/C 222/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione (PESC) 2016/318, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 60, pag. 76), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 60, pag. 1), in quanto riguardano il ricorrente;
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Adottare determinate misure di organizzazione del procedimento, tra cui:
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Quesiti al Consiglio;
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Invito al Consiglio a presentare osservazioni, in forma scritta o orale, in merito a determinati aspetti della controversia;
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Richiesta di informazioni al Consiglio e a terzi, tra cui la Commissione, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e l’Ucraina;
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Invito alla presentazione di documenti ed elementi di prova in rapporto con la controversia;
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Condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali
Nell’ambito del motivo suddetto, il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà imprenditoriale. Egli contesta inoltre la circostanza che le misure infitte sarebbero sproporzionate.
2.
Secondo motivo, vertente su un abuso di potere
Il ricorrente fa valere al riguardo, tra l’altro, che il Consiglio avrebbe agito con abuso di potere, in quanto, con l’applicazione delle misure restrittive al ricorrente, sarebbero stati prevalentemente perseguiti scopi diversi dall’effettivo rafforzamento e sostegno allo Stato di diritto e dall’osservanza dei diritti umani in Ucraina.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione
Nell’ambito di questo motivo di ricorso il ricorrente censura in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad equità e correttezza, nonché la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti.
4.
Quarto motivo, manifesti errori di valutazione.