27.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 232/26
Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione
(Causa T-199/16)
(2016/C 232/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A. Wagner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento d’esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)].
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Le ricorrenti addebitano alla convenuta di non aver tenuto conto della loro opposizione nell’adozione del regolamento di esecuzione impugnato, nonostante tale opposizione sia stata comunicata entro i termini prescritti all’autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), autorità che però non ha poi trasmesso in tempo utile l’opposizione alla Commissione.
2.
Inoltre, le ricorrenti addebitano alla convenuta di aver adottato il regolamento di esecuzione già prima che il Tribunale si fosse pronunciato definitivamente sul ricorso nella causa T-178/15, Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione, ricorso diretto contro l’erronea decisione della convenuta di respingere l’opposizione fondata sul mancato rispetto dei termini,
3.
Infine, l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato svantaggerebbe notevolmente le ricorrenti. Essa sarebbe contraria alle norme dell’Unione europea dirette a preservare una libera e leale concorrenza.
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, p. 1).