11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/34
Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Repubblica di Lituania/Commissione
(Causa T-205/16)
(2016/C 251/40)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Stepanienė)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione per il progetto realizzato in Lituania e intitolato «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania» (2005LT16CPA001) nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137 864,61;
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la Repubblica di Lituania deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 16/2003 della Commissione (1), in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione europea, decidendo di ridurre l’aiuto del Fondo di coesione dell’Unione europea per il periodo 2000-2006:
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non avrebbe tenuto conto del fatto che i costi dell’IVA sostenuti come conseguenza dell’attuazione della decisione C(2005) 5291 della Commissione (2) che approva il progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania» (in prosieguo: il «progetto») erano ammissibili al rimborso conformemente ai requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 16/2003 e ad altri requisiti;
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avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 16/2003 ritenendolo applicabile al progetto, in quanto, indipendentemente dalla questione se i costi dell’IVA debbano o meno essere rimborsati, tale interpretazione contrasterebbe con l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 16/2003 e difetterebbe di logica giuridica e di applicabilità pratica nell’ambito del finanziamento dei progetti del Fondo di coesione;
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non avrebbe tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione C(2005) 5291 della Commissione; tale disposizione prevede, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1164/94 (3), la concessione di un aiuto dell’Unione pari al 100 % del valore del progetto (vale a dire, senza la previsione di alcun contributo da parte della persona che realizza il progetto), sicché lo Stato membro poteva ragionevolmente aspettarsi che il progetto fosse integralmente finanziato da parte del Fondo di coesione, ossia che tutte le norme stabilite dal regolamento n. 16/2003 venissero applicate correttamente.
(1) Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU 2003, L 2, pag. 7).
(2) Decisione C(2005) 5291 della Commissione, dell’8 dicembre 2009, relativa alla concessione del sostegno finanziario del Fondo di coesione per il progetto di assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania, CCI 2005/LT/16/C/PA/001, come modificata dalla decisione C(2008) 1566 della Commissione, del 15 aprile 2008, e dalla decisione C(2001) 3668 della Commissione del 20 maggio 2011.
(3) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, L 130, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU 2006, L 210, pag. 79).