11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/38
Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commissione
(Causa T-217/16)
(2016/C 251/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (Victoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente, A. Monreal Lasheras, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere i motivi di annullamento dedotti e annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia;
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riconoscere espressamente l’applicazione retroattiva degli effetti dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta il regolamento summenzionato, nei limiti in cui, benché abbia abrogato i dazi antidumping inizialmente imposti sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, a seguito delle decisioni adottate dagli organi competenti dell’OMC, il suo articolo 2 limita il possibile rimborso dei dazi corrisposti, giacché non conferisce a tale abrogazione un carattere retroattivo, consentendo l’esistenza nell’ordinamento giuridico di dazi antidumping contrari alla normativa dell’OMC, senza che vi sia una giustificazione oggettiva di ordine pubblico alla base di tale decisione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2 del regolamento impugnato, in quanto contrario all’accordo antidumping.
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La ricorrente sostiene a tale riguardo che, atteso che la stessa Commissione ammette nel regolamento impugnato che l’abrogazione dei dazi antidumping è dovuta alla violazione dell’accordo antidumping da parte del Consiglio, la legittimità dell’articolo contestato dev’essere valutata tenendo conto degli obblighi contratti dall’Unione europea con la sottoscrizione dell’accordo antidumping.
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Inoltre, come si deduce dall’accordo antidumping, l’Unione europea, in quanto parte contraente di tale accordo, poteva istituire dazi antidumping solo nel rispetto della procedura prevista da detto accordo internazionale. Giacché il Consiglio ha violato diverse disposizioni dell’accordo nell’imposizione dei dazi antidumping abrogati, come espressamente riconosciuto nel regolamento (UE) 2016/278, l’Unione europea non ha mai avuto il diritto di imporre i dazi abrogati, sicché non può in alcun caso limitare gli effetti dell’abrogazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla certezza del diritto e sul principio dell’arricchimento senza causa.
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La ricorrente sostiene a tale riguardo che la necessità di riconoscere l’effetto retroattivo dell’abrogazione dei dazi antidumping risiede nella finalità del regolamento in parola, il quale riconosce la violazione dell’accordo antidumping commessa dal Consiglio nell’istituzione dei dazi abrogati.
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Inoltre, così come la Corte esige che gli Stati membri restituiscano le somme percepite in violazione del diritto dell’Unione, la stessa conclusione vale per le somme percepite dall’Unione europea in violazione del suo stesso diritto, incluso l’accordo antidumping. Negare l’applicazione retroattiva dell’abrogazione comporterebbe che i singoli subiscano gli effetti di un comportamento illegittimo senza sperare in alcun tipo di riparazione dei danni illegittimi che non avrebbero mai dovuto subire.
3.
Terzo motivo, vertente sul principio del legittimo affidamento.
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Secondo la ricorrente il riconoscimento della violazione degli obblighi internazionali sottoscritti dall’Unione europea, commessa con l’imposizione di dazi antidumping contrari all’accordo antidumping, ha fatto sorgere fondate aspettative sull’adozione da parte della Commissione di una normativa coerente con la violazione da essa stessa riconosciuta, non potendo consentirsi la sussistenza degli effetti illegittimi derivanti dai dazi antidumping illegittimi.