1.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/30
Ricorso proposto il 10 maggio 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)
(Causa T-235/16)
(2016/C 279/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: GP Joule PV & Co. KG (Reußenköge, Germania) (rappresentante: avv. F. Döring)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Green Power Technologies SL (Bollullos de la Mitación, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «GPTech» — Domanda di registrazione n. 12 593 869
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2016 nel procedimento R 848/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Modificare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione di marchio n. 12 593 869;
—
In subordine, annullare la decisione impugnata.
Motivi invocati
—
Violazione del regolamento n. 207/2009, in quanto i requisiti relativi all’informazione, sanciti dalla Regola 17(4) del regolamento n. 2868/95, che è concepita per tutelare l’opponente, non sono stati considerati applicabili;
—
Violazione di una condizione procedurale sostanziale, in quanto il procedimento è stato iniquo nei confronti dell’opponente ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
—
L’Ufficio ha omesso di informare l’opponente della circostanza che i prerequisiti di cui alla Regola 20(1) del regolamento n. 2868/95 non erano soddisfatti.
—
Errata applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, in quanto il procedimento è stato iniquo nei confronti dell’opponente alla luce delle carenze nel modulo per presentare opposizione in linea e nelle informazioni fornite dalla divisione d’opposizione.
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.