25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/48
Ricorso proposto il 14 maggio 2016 — Klyuyev/Consiglio
(Causa T-240/16)
(2016/C 270/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, Barristers, R. Gherson e T. Garner, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui si applica al ricorrente;
—
in subordine, dichiarare inapplicabili, in considerazione della loro illegittimità, (1) l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata) e (2) l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), nella parte riguardante il ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, dedotto a sostegno della sua domanda di annullamento, vertente sul fatto che il Consiglio non ha individuato una base giuridica adeguata per le misure contestate.
—
Secondo il ricorrente, l’articolo 29 TUE non costituisce una base giuridica adeguata per la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, in quanto la censura sollevata nei suoi confronti non lo ha identificato come soggetto che aveva compromesso la democrazia in Ucraina o privato il popolo ucraino dei benefici dello sviluppo sostenibile del suo paese (ai sensi dell’articolo 23 TUE e delle disposizioni generali dell’articolo 21, paragrafo 2, TUE). Essendo la terza decisione di modifica invalida, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE per adottare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014.
2.
Secondo motivo, dedotto a sostegno della domanda di annullamento, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti del ricorrente derivanti dall’articolo 6, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Ucraina rispettassero i diritti umani fondamentali.
3.
Terzo motivo, dedotto a sostegno della domanda di annullamento, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione, in quanto ha ritenuto soddisfatto il criterio volto ad includere il ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificata) e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato).
4.
Quarto motivo, dedotto a sostegno della domanda di annullamento, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a una buona amministrazione e ad un controllo giurisdizionale effettivo. In particolare, secondo il ricorrente, il Consiglio non avrebbe analizzato con cura e imparzialità se i presunti motivi addotti per giustificare la nuova designazione fossero fondati alla luce delle osservazioni fatte dal ricorrente precedentemente a detta nuova designazione.
5.
Quinto motivo, dedotto a sostegno della domanda di annullamento, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza alcuna giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali del ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. Secondo il ricorrente, l’impatto delle misure contestate è di vasta portata, sia relativamente alla sua proprietà sia alla sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che il congelamento delle attività finanziarie e delle risorse economiche del ricorrente sia volto ad un legittimo obiettivo o giustificato alla luce di esso, e ancor meno che sia proporzionato a tale obiettivo.
6.
Sesto motivo, dedotto a sostegno della dichiarazione di illegittimità, vertente sul fatto che qualora, contrariamente agli argomenti avanzati nell’ambito del terzo motivo, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata) e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 (come modificato), debbano essere interpretati in modo da includere (a) qualsiasi indagine svolta da autorità ucraine indipendentemente dal fatto che vi sia una decisione o un procedimento giurisdizionale a fondarla, controllarla o sorvegliarla; e/o (b) qualsiasi «abuso d'ufficio da parte di un funzionario pubblico per procurare un vantaggio ingiustificato» indipendentemente dal fatto che vi sia un’accusa di appropriazione indebita di fondi statali, allora il criterio di designazione, tenuto conto della portata e della sfera di applicazione arbitrarie che deriverebbero da un’interpretazione così estensiva, sarebbe privo di adeguata base giuridica, e/o sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi dell’articolo 1, paragrafo 1) della decisione del Consiglio 2014/119/PESC del 5 marzo 2014 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014. Le disposizioni sarebbero quindi illegittime.