25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/50
Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Stavytskyi/Consiglio
(Causa T-242/16)
(2016/C 270/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward Stavytskyi (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio del 4 marzo 2016 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti iscrivono il ricorrente nell’elenco di persone e entità oggetto delle misure restrittive.
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’elenco è viziato da illegittimità, in quanto esso è stato modificato al fine di permettere l’iscrizione del ricorrente per il solo motivo che egli è imputato in un procedimento penale, senza che vi sia bisogno di una decisione giudiziaria.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha fornito una motivazione insufficiente e stereotipata, in quanto si è limitato a copiare il testo riportato nella normativa in materia di iscrizione negli elenchi.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione, in quanto non disponeva di una base fattuale sufficientemente solida per iscrivere il ricorrente nell’elenco con la motivazione che egli era imputato in un procedimento penale promosso dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure adottate dal Consiglio non costituiscono, nei confronti del ricorrente, misure di politica estera, bensì misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state pertanto adottate in virtù di una base giuridica errata.