11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/41
Impugnazione proposta il 23 maggio 2016 da Sergio Spadafora avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 7 aprile 2016 causa F-44/15, Spadafora/Commissione
(Causa T-250/16 P)
(2016/C 251/47)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’impugnata ordinanza;
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pronunciarsi nel merito del ricorso promosso in primo grado, accogliendo tutte le domande ivi già formulate dal ricorrente, incluso quella di risarcimento del danno che si lascia a questo Tribunale quantificare in via equitativa;
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con vittoria di spese per entrambi i giudizi.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 aprile 2016, che ha rigettato in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato, un ricorso avente sostanzialmente per oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di non ritenere la candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» e, dall’altro, alla condanna della convenuta al risarcimento del danno materiale derivante, a suo parere, dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per occupare tale posto.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su taluni vizi della procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente.
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Si fa valere in particolare a questo riguardo l’assenza totale nell’ordinanza impugnata, di qualsivoglia argomentazione riguardante l’asserito carattere manifesto dell’infondatezza del ricorso.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inesattezza materiale di constatazioni fattuali rispetto a come risultano dagli atti del fascicolo di causa.
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Si fa valere, in particolare, a questo riguardo, la mancanza di esperienza del candidato eletto al posto in questione e la valutazione erronea dell’esigenza di un equilibrio geografico nonché della parità di meriti.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, avvenuta mediante la non applicazione, alla fase di preselezione di candidati, del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e di quello di non discriminazione sulla base della lingua.
4.
Quarto motivo, vertente sull’inesatta qualificazione giuridica di fatti.
5.
Quinto motivo, vertente sull’inesatta «qualificazione giuridica» di una conclusione del ricorrente con la quale si chiedeva al Tribunale della funzione pubblica che gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata si estendessero fino a determinare l’invalidità della procedura di selezione in questione a partire dal punto in cui si era verificata «l’illegittimità accertata».