11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/42
Ricorso proposto il 19 maggio 2016 – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Commissione
(Causa T-254/16)
(2016/C 251/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: E. van den Broucke, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale:
—
constatare che la Commissione europea è incorsa in una serie di errori manifesti di valutazione ed è venuta meno al suo obbligo di motivazione nella qualificazione della sussistenza di un vantaggio attribuito dal prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg), sia riguardo all’analisi della comparabilità dei prestiti Sumitomo e Rabobank che riguardo all’applicazione della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.
in subordine:
—
constatare che la Commissione europea è incorsa in un errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda la compatibilità del prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg), in quanto ha considerato che la comunicazione del 2009 che fissa il quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica non fosse applicabile;
in ogni caso e di conseguenza:
—
annullare l’articolo 1, lettera e), della decisione C(2016) 94 della Commissione europea del 20 gennaio 2016 riguardante gli aiuti di stato SA.33926 2013/C cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della Duferco;
—
annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nella parte in cui vertono sul prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’assenza di un vantaggio attribuito dal prestito della Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg) e sull’errore di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel ritenere che il prestito in questione costituisse un aiuto di Stato.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU 2009, C 83, pag. 1).