11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/43
Ricorso proposto il 19 maggio 2016 – NM/Consiglio europeo
(Causa T-257/16)
(2016/C 251/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NM (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentanti: B. Burns Solicitor e P. O' Shea, BL)
Convenuto: Consiglio europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016 intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016»;
—
ordinare il rimborso alla ricorrente delle spese legali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompatibilità dell’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016 intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016» con i diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Turchia non è un Paese terzo sicuro ai sensi dell’articolo 36 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, 13.12.2005, pag. 13-34).
3.
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212, 7.8.2001, pag. 12-23) avrebbe dovuto essere attuata.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’accordo impugnato costituisce in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici nei confronti della ricorrente e che la mancata conformità con l’articolo 218 TFUE e/o con l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o singolarmente, rende invalido l’accordo impugnato.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.