22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/38
Ricorso proposto il 24 maggio 2016 — Svezia/Commissione
(Causa T-260/16)
(2016/C 305/53)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, N. Otte Widgren, C. Meyer-Seitz, U. Persson e L. Swedenborg)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale, annullare la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/417, del 17 marzo 2016 (la decisione controversa) nella parte in cui contiene rettifiche finanziarie da effettuare al tasso forfettario del 2 % corrispondente ad EUR 8 811 286,44, riguardante il sostegno diretto disaccoppiato pagato alla Svezia per l’anno di domanda 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, e
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in subordine, abrogare e riformare la decisione controversa riducendo l’importo eccezionale sopra indicato ad EUR 1 022 259,49;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A parere del ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato l’articolo 52 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e l’articolo 11.1 del regolamento (CE) della Commissione n. 885/2006, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, considerato che la comunicazione da trasmettere agli Stati membri ai sensi delle disposizioni summenzionate non precisa la presunta inadempienza contestata al ricorrente al riguardo e non indica quali disposizioni correttive debbano essere adottate per garantire la conformità in futuro all’attuale normativa dell’Unione. Pertanto, la comunicazione non può essere invocata a sostegno per imporre alla Svezia la rettifica finanziaria forfettaria controversa.
Il ricorrente afferma che la Commissione ha basato la decisione controversa su conclusioni errate riguardanti distinzioni rivelatesi parzialmente fuorvianti con riferimento all’applicazione dei controlli analitici a distanza e corrispettivamente rivelatesi parzialmente fuorvianti all’atto dell’applicazione dei metodi di controllo tradizionale in loco. Secondo il ricorrente, la Commissione non è stata in grado di individuare l’oggetto della pretesa inadempienza, né in che modo essa possa comportare un rischio di perdite per il FEAGA. Il ricorrente afferma di aver compiuto i controlli a campione e quindi, essenzialmente, l’analisi di rischio prevista dall’articolo 31 del regolamento (CE) della Commissione n. 1122/2009, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; conseguentemente, la Svezia non ha esposto il FEAGA ai rischi asseriti dalla Commissione. La decisione della Commissione sulla rettifica forfettaria del 2 % contrasta quindi, secondo il ricorrente, con l’articolo 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e con l’articolo 52 del regolamento 1306/2013.
Nell’ipotesi in cui il Tribunale pervenisse alla conclusione che l’analisi di rischio non è stata effettiva, conformemente all’articolo 31.2 del regolamento 1122/2009, il ricorrente deduce in subordine che non sussiste alcuna ragione perché la Commissione applichi una rettifica forfettaria del 2 %. Né l’entità dell’asserita infrazione, con riguardo alla sua modalità e alla sua misura, né la perdita economica che l’infrazione dovrebbe aver causato all’Unione possono motivare un importo di EUR 8 811 286,44 che la decisione controversa dovrebbe detrarre dal finanziamento dell’Unione. A parere del ricorrente l’importo in questione dovrebbe ragionevolmente corrispondere ai rischi che l’infrazione dovrebbe aver potuto causare. Pertanto, l’applicazione della rettifica forfettaria in esame contrasta con l’articolo 52.2 del regolamento n. 1306/2013, nonché con gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG, documento VI/5330/97, nonché con il principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente tale importo fissato mediante la rettifica forfettaria dev’essere quindi ridotto.
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