1.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/33
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Puratos e altri/Commissione
(Causa T-265/16)
(2016/C 279/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Puratos (Dilbeek, Belgio), Delta Light (Wevelgem, Belgio) e Ontex (Buggenhout, Belgio)(rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio.
—
in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
—
in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 di tale decisione, in quanto tali articoli prevedono a) il recupero nei confronti di società diverse da quelle destinatarie di una «decisione fiscale anticipata (“ruling”) relativamente agli utili in eccesso» come definita nella decisione, e b) il recupero di un importo pari al risparmio fiscale del beneficiario, senza permettere al Belgio di prendere in considerazione un adeguamento verso l’alto posto in essere da un’altra amministrazione finanziaria.
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione, in quanto la Commissione, nella decisione
2.
dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio afferma l’esistenza di un regime di aiuti.
3.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto nella decisione impugnata si qualifica il presunto regime come una misura selettiva.
4.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto nella decisione impugnata si sostiene che il presunto regime procuri un vantaggio.
5.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione, in quanto nella decisione impugnata si ordina al Belgio di recuperare l’aiuto.