25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/56
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Saleh Thabet/Consiglio
(Causa T-274/16)
(2016/C 270/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Suzanne Saleh Thabet (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: B. Kennelly e J. Pobjoy, barristers, e G. Martin e M. Rushton, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2016 L 74, p.40), nella parte in cui si applica alla ricorrente;
—
dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011 L 76, p. 63) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011, L 76, p. 4) sono inapplicabili nella parte in cui si applicano alla ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/411, nella parte in cui si applica alla ricorrente; e
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha individuato una base giuridica adeguata per l’articolo 1, paragrafo 1 della decisione 2011/172/PESC (la «decisione») e per l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 (il «regolamento»). Non vi sono prove che il Consiglio abbia effettuato un riesame della base giuridica dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione nell’adottare la decisione impugnata, nonostante sia previsto un obbligo esplicito in tal senso in base all’articolo 5 della decisione. Il fatto che l’articolo 1, paragrafo 1, abbia avuto una base giuridica valida al momento dell’adozione, il 21 marzo 2011, non conferisce alla disposizione una base giuridica duratura, fino al 2016 o successivamente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente derivanti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.
3.
Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal Consiglio nel ritenere che il criterio per l’iscrizione della ricorrente nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, fosse soddisfatto.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito un’adeguata motivazione per designare nuovamente la ricorrente.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa della ricorrente e il diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha valutato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente prima della nuova designazione.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali della ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L’incidenza della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio sulla ricorrente è di ampia portata per quanto riguarda sia la sua proprietà che la sua reputazione su scala mondiale. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche della ricorrente è connesso a un qualsivoglia legittimo scopo o giustificato alla luce di esso, e ancor meno che è proporzionato a un siffatto scopo.