25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/57
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Mubarak e altri/Consiglio
(Causa T-275/16)
(2016/C 270/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo, Egitto), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Cairo), Khadiga Mahmoud El Gammal (Cairo) (rappresentati da B. Kennelly e J. Pobjoy, barristers, nonché da G. Martin e M. Rushton, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2016 L 74, pag. 40), nei limiti in cui si applica ai ricorrenti;
—
dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011 L 76, pag. 63) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011 L 76, pag. 4) non sono applicabili nei limiti in cui riguardano i ricorrenti e, di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/411, nei limiti in cui riguarda i ricorrenti;
—
condannare il Consiglio a sostenere le spese dei ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe individuato una base giuridica adeguata per l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC (in prosieguo: la «decisione») e per l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 (in prosieguo: il «regolamento»). Non sono emerse prove che dimostrino che il Consiglio abbia riesaminato la base legale dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione nell’adottare la decisione (PESC) 2016/411 (la «decisione impugnata»), nonostante l’obbligo esplicito in tal senso di cui all’articolo 5 della decisione. La circostanza che l’articolo 1, paragrafo 1, abbia potuto avere una base giuridica valida quando è stato adottato inizialmente il 21 marzo 2011 non conferisce alla norma una base giuridica perdurante fino al 2016 o successivamente.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti fondamentali.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso errori manifesti di valutazione nel considerare soddisfatto il criterio per l’inserimento dei ricorrenti nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe addotto ragioni adeguate per la nuova designazione dei ricorrenti.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti di difesa dei ricorrenti e il diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha valutato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate alla luce delle dichiarazioni rese dai ricorrenti prima della nuova designazione.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali dei ricorrenti, compresi i loro diritti alla tutela della loro proprietà e della loro reputazione. L’impatto della decisione impugnata sui ricorrenti ha ampia portata sia per quanto riguarda la loro proprietà, sia per quanto riguarda la loro reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei loro beni e delle loro risorse economiche sia connesso a un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero sia giustificato alla luce di esso, e ancor meno che sia proporzionato a uno scopo siffatto.