25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/62
Ricorso proposto il 30 maggio 2016 — Belgio/Commissione
(Causa T-287/16)
(2016/C 270/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da É. Grégoire e J. Mariani, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
a titolo principale, annullare la decisione d’esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, nei limiti in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea nei riguardi del Regno del Belgio l’importo di EUR 9 601 619,00 (voce di bilancio 6701);
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione suddetta, consistente nell’escludere dal finanziamento dell’Unione europea la somma di EUR 9 601 619, dato che essa include la somma di EUR 4 106 470,02 di cui ha anteriormente beneficiato il FEAGA;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato che la spesa effettuata dall’ente pagatore belga non è conforme al diritto comunitario e che il mancato recupero o l’irregolarità avrebbero origine in un’irregolarità o in una negligenza imputabile al Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
2.
Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in quanto l’importo escluso non corrisponderebbe all’importanza dell’incompatibilità constatata e non si sarebbe tenuto conto del pregiudizio finanziario arrecato all’Unione europea.