16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/24
Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — Novartis Europharm/Commissione
(Causa T-303/16)
(2016/C 296/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2016) 2083 final della Commissione europea, del 4 aprile 2016, e
—
condannare la Commissione europea a sopportare le sue spese nonché quelle sostenute dalla Novartis.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione del 4 aprile 2016, in quanto essa costituisce una violazione dell’esclusiva di mercato della Novartis Europharm per i medicinali orfani quanto al suo prodotto TOBI Podhaler, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000 (1) concernente i medicinali orfani e in quanto non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una deroga a tale esclusiva di mercato per i medicinali orfani, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione del 4 aprile 2016 è stata preparata e adottata in violazione del suo «duty of care» (dovere di diligenza), noto anche come «principle of diligence» (principio di diligenza), in particolare in quanto non sono stati presi in considerazione tutti i rilevanti dati scientifici relativi ai medicinali di cui trattasi e in quanto la Novartis non è stata consultata, in qualità di parte interessata, durante la valutazione scientifica.
(1) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
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