16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/26
Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Gamet/EUIPO — «Metal-Bud» Robert Gubała (Maniglia per porte)
(Causa T-306/16)
(2016/C 296/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gamet S.A. (Toruń, Polonia) (rappresentante: A. Rolbiecka, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud» Robert Gubała (Świątniki Górne, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario «Maniglia per porte» — Disegno o modello comunitario n. 2 208 066-0001.
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 nel procedimento R 2040/2014-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 nel procedimento R 2040/2014-3, relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità del DMC registrato n. 002208066-0001;
—
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 2 del regolamento n. 6/2002 per aver accettato una prova presentata tardivamente — una dichiarazione del rappresentante dell’impresa Klamex, nonostante la prova prodotta contenesse informazioni completamente nuove per il procedimento, non confermate da prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento;
—
violazione dell’articolo 63, paragrafo 1 del regolamento n. 6/2002 in ragione della constatazione erronea e arbitraria secondo la quale la prova prodotta dalla controparte confermava che non vi erano differenze sostanziali tra il DMC registrato e il disegno della maniglia «DORA» per quanto riguarda:
—
la forma e le proporzioni dell’asta,
—
le proporzioni dell’asta e dell’impugnatura,
—
la profondità dell’impugnatura,
—
il grado di angolatura dell’impugnatura,
—
la smussatura degli angoli della maniglia.
—
violazione degli articoli 4 e 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 in ragione di un’errata valutazione della libertà nel progettare maniglie per porte, avendo affermato che il grado di libertà del progettista nel progettare maniglie per porte era quasi illimitato e risultava dalla circostanza che la commissione non aveva preso in considerazione caratteristiche che un progettista avrebbe dovuto prendere in considerazione in sede di progettazione di maniglie per porte;
—
violazione degli articoli 4 e 6 del regolamento n. 6/2002 in ragione dell’errata constatazione che il DMC registrato non produce un’impressione generale sull’utilizzatore informato che sia diversa da quella prodotta dalla maniglia «DORA».
Full & Egal Universal Law Academy