22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/39
Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — CEE Bankwatch Network/Commissione
(Causa T-307/16)
(2016/C 305/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare nulla la decisione della Commissione del 15 aprile 2016, con numero di riferimento Ref. GestDem n. 2015/5866, impugnata; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’applicabilità del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) ai documenti Euratom:
—
la parola «Trattato» non dovrebbe essere intesa diversamente a seconda dei contesti di ogni atto legislativo dell’Unione europea, ma dovrebbe avere un significato uniforme.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata:
—
l’accesso ai documenti richiesti non mette a repentaglio l’interesse alla sicurezza nucleare perché la richiesta di informazioni non riguardava questioni relative alla sicurezza nucleare;
—
la convenuta ha gravemente violato il suo obbligo derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e dalla pertinente giurisprudenza della Corte di fornire specifiche motivazioni per la non divulgazione.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erroneo riferimento della convenuta alla protezione di un interesse commerciale, senza specificazione delle considerazioni generali sulle quali quest’ultima fonda la presunzione secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti nuocerebbe all’interesse commerciale:
—
l’informazione non divulgata dalla convenuta in quanto lesiva di un interesse commerciale non soddisfa i criteri per essere qualificata informazione commerciale e il periodo al quale la stessa risale non è preso in considerazione dalla convenuta nel decidere sulla domanda di conferma;
—
Esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei dati richiesti dal momento che l’interesse pubblico consiste nella divulgazione di informazioni attinenti al nucleare.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, 25.9.2006, pag. 13)
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 31.5.2001, pag. 43)