22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/40
Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione
(Causa T-310/16)
(2016/C 305/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Cina) (rappresentanti: B. Spinoit e D. Philippe, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 2136 final del 15 aprile 2016 che respinge una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori in relazione al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese;
—
condannare la Commissione alle spese sopportate dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al campione applicata dalla Commissione violerebbe l’articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, nonché l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo dell’OMC.
2.
Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha recentemente applicato le disposizioni sul riesame relativo ai nuovi esportatori di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio a un caso riguardante un esportatore coreano.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.
4.
Quarto motivo, vertente su un’asserita violazione del diritto fondamentale di difesa della ricorrente. La ricorrente deduce che la Commissione fa riferimento ai seguenti elementi sui quali fonda la sua decisione: (i) l’esistenza di una società che non può effettuare e non ha effettuato esportazioni nel corso del periodo dell’inchiesta iniziale e che non può costituire e non costituisce un collegamento giuridico societario con altri esportatori, (ii) le informazioni a cui la ricorrente non ha mai avuto accesso e rispetto a cui non ha mai potuto formulare osservazioni, e (iii) i fatti contestati in un’udienza di cui non esistono né documentazione né verbali.
5.
Quinto motivo, vertente su un abuso di potere, in quanto la Commissione avrebbe basato la sua decisione su un’asserita discrepanza tra, da una parte, i dati di produzione forniti dalla ricorrente sottoposti a revisione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e, dall’altra, i dati provenienti da un sito Internet di natura commerciale.
6.
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione giuridica, in quanto la Commissione avrebbe basato la sua decisione su nozioni giuridiche che non esisterebbero né nel diritto, né nella prassi.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la motivazione non sarebbe basata su fatti bensì su supposizioni, nonché su una violazione del diritto di essere ascoltato. In primo luogo, la ricorrente asserisce che i punti da 17 a 22 della decisione impugnata contengono errori manifesti di valutazione basati su supposizioni del tutto infondate. In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, la circostanza che fatti e argomenti significativi e sostanziali presentati dalla ricorrente siano stati completamente ignorati e disattesi costituirebbe una violazione del diritto della ricorrente a essere «effettivamente» ascoltata dalla Commissione.
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