27.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/29
Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — MS/Commissione
(Causa T-314/16)
(2017/C 063/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
conseguentemente:
—
annullare la decisione della Commissione che nega l’accesso ai documenti del 2 febbraio 2016 e la decisione di confermare tale diniego del 19 aprile 2016;
—
risarcire il danno morale discendente dalla condotta illecita della Commissione europea, valutato secondo equità in EUR 20 000;
—
condannare la convenuta a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca un unico motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) ed in particolare dei suoi articoli 2 e 4.
Secondo il ricorrente, per negare l’accesso ai documenti richiesti la Commissione ha invocato due eccezioni contenute nell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, ossia, da un lato, la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo e, dall’altro lato, la tutela delle procedure giurisdizionali. Orbene, la Commissione non avrebbe provato che la divulgazione di detti documenti avrebbe pregiudicato la tutela della vita privata e dell’integrità dei soggetti che sarebbero menzionati in tali documenti. Peraltro, la comunicazione dei dati personali contenuti nei citati documenti sarebbe assolutamente necessaria per comprendere le accuse mosse al ricorrente. Mancando tale possibilità, il ricorrente non godrebbe della parità delle armi e non potrebbe preparare in modo adeguato una difesa. L’accesso ai documenti, nonché ai dati personali ivi contenuti, sarebbe per contro necessario, giustificato e proporzionato all’obiettivo della corretta amministrazione, della tutela del diritto di difesa e del rispetto della vita privata del ricorrente. La Commissione pregiudicherebbe in modo tanto più rilevante la vita privata del ricorrente in quanto non tratterebbe lealmente i dati personali che lo riguardano.
In subordine, il ricorrente evidenzia che le eccezioni di cui all’articolo 4 ostano alla divulgazione del documento richiesto solo ove non vi sia un interesse pubblico che giustifichi tale divulgazione. Esso ritiene che i diritti fondamentali, e in particolare il diritto di difesa, siano tali da costituire un siffatto interesse pubblico.
Nella sua decisione di rigetto della domanda confermativa, la Commissione si sarebbe limitata a fornire una motivazione puramente generica in quanto essa non avrebbe spiegato per quale ragione un accesso parziale ai citati documenti metterebbe a rischio l’interesse della tutela dei dati personali e della vita privata dei soggetti ivi menzionati.
Il ricorrente ritiene infine che le illegittimità commesse dalla Commissione costituiscano altrettanti fatti illeciti che gli hanno arrecato un danno reale e certo.
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