16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/29
Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Ansell Healthcare Europe/Commissione
(Causa T-321/16)
(2016/C 296/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ansell Healthcare Europe NV (Anderlecht, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;
—
in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 di tale decisione;
—
in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 di tale decisione, nei limiti in cui tali articoli (a) richiedono un recupero da enti diversi da quelli nei confronti dei quali è stato emesso un «ruling sugli utili in eccesso», come definito nella decisione e (b) richiede il recupero di un importo pari al risparmio d’imposta del beneficiario, senza consentire al Belgio di tenere conto di un adeguamento effettivo al ribasso operato da un’altra amministrazione fiscale;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, un eccesso di potere e un difetto di motivazione nei limiti in cui la decisione della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio, individua l’esistenza di un regime di aiuto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 del TFUE e dell’obbligo di motivazione, nonché su un errore di valutazione nei limiti in cui la decisione impugnata qualifica il presunto regime di aiuti come una misura selettiva.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione nei limiti in cui nella decisione impugnata si afferma che il presunto regime di aiuti comporterebbe un vantaggio.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, sulla violazione del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata impone al Belgio di recuperare l’aiuto.
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