22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/46
Impugnazione proposta il 22 giugno 2016 da Richard Zink avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-77/15, Zink/Commissione
(Causa T-338/16 P)
(2016/C 305/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 nella causa F-77/15 (Zink/Commissione);
—
annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO) di limitare il versamento dell’indennità di dislocazione, che era stato erroneamente omesso dal 1o settembre 2007, a un periodo di cinque anni;
—
condannare la Commissione a pagare al ricorrente le indennità di dislocazione alle quali egli ha diritto con decorrenza dal 1o settembre 2007 nonché gli interessi di mora, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti, sulle somme già versate al ricorrente a titolo di arretrati di stipendio (indennità di dislocazione) e su quelle ancora dovute, a partire dalle loro rispettive scadenze e sino al pagamento completo, con detrazione delle somme già corrisposte;
—
condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 62 dello Statuto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità degli atti della Commissione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione relativa alla limitazione a 5 anni degli arretrati dovuti.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.