29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/28
Ricorso proposto il 27 giugno 2016 — Blackmore/EUIPO — Ian Paice (DEEP PURPLE)
(Causa T-344/16)
(2016/C 314/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: A. Edwards-Stuart, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ian Paice (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEEP PURPLE» — Domanda di registrazione n. 11 772 721
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 nel procedimento R 736/2015-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e accogliere il ricorso;
—
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente nel presente ricorso.
Motivi invocati
—
La commissione di ricorso ha erroneamente ammesso gli elementi di prova depositati il 5 novembre 2014;
—
La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che ci fossero prove sufficienti di avviamento sulla base degli elementi di prova depositati nei termini;
—
La commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova fossero sufficienti per stabilire che l’opponente aveva diritto ad una partecipazione nell’eventuale avviamento;
—
La commissione di ricorso ha erroneamente accettato le conclusioni della sentenza R880;
—
La commissione di ricorso ha erroneamente ammesso gli elementi di prova depositati il 13 aprile 2015;
—
La commissione di ricorso ha erroneamente rifiutato di registrare il marchio per una gamma di beni e servizi più ampia rispetto a quella giustificata da tali elementi di prova. La commissione di ricorso ha erroneamente applicato la normativa sull’abuso di denominazione concludendo nel senso di una rappresentazione ingannevole di tali beni e/o del fatto che l’avviamento dell’opponente si estendesse a tali beni.