29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/30
Ricorso proposto il 29 giugno 2016 — Ville de Bruxelles/Commissione
(Causa T-352/16)
(2016/C 314/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ville de Bruxelles (Belgio) (rappresentanti: M. Uyttendaele e S. Kaisergruber, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
in via consequenziale:
—
annullare il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6);
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 37 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei considerando 5 e 6 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), e dell’allegato I di tale regolamento, nonché sull’eccesso e sullo sviamento di potere in cui la Commissione europea sarebbe incorsa.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), del considerando 3 della decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 2006, L 200, pag. 11), del considerando 25 del regolamento (CE) n. 715/2007 e dell’articolo 5, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento, nonché sull’incompetenza della Commissione a adottare il regolamento impugnato e sull’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa.