16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/41
Ricorso proposto il 5 luglio 2016 — Punch Powertrain/Commissione
(Causa T-357/16)
(2016/C 296/52)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Punch Powertrain (Sint-Truiden, Belgio) (rappresentanti: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet e F. Verhaegen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;
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annullare la decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) [ex 2015/NN] attuato dal Belgio, come pubblicata sul sito Internet della Commissione europea il 4 maggio 2016;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1), dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente come regime di aiuti la misura impugnata.
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La Commissione avrebbe violato l’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 e l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa ha qualificato erroneamente come regime di aiuti la misura controversa. L’aiuto controverso non è attribuibile sulla sola base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito (Wetboek van inkomstenbelastingen van 1992), in quanto, in applicazione della disposizione in parola, sono necessari ulteriori provvedimenti di attuazione.
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La Commissione avrebbe violato l’articolo 296 TFUE in quanto la sua motivazione contiene una contraddizione. Detta contraddizione consiste nel fatto che la Commissione non ha spiegato perché nel valutare il criterio di selettività essa ritenga che le precedenti decisioni non discendano direttamente dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito, mentre nell’esaminare l’esistenza di un regime di aiuti essa presuma che la disposizione in parola non richieda ulteriori misure di attuazione.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente valutato l’esistenza di un vantaggio.
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La Commissione non avrebbe esaminato se il regime di aiuti impugnato abbia effettivamente determinato la concessione di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alle imprese beneficiarie. Ciò malgrado il fatto che detta condizione sia essenziale per la sussistenza di un aiuto di Stato e che la Commissione sia dunque tenuta a verificarla prima di poter decidere che si configura un aiuto di Stato, pena la violazione del suo obbligo di motivazione ex dall’articolo 296 TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha valutato correttamente il carattere selettivo della misura impugnata.
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L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito e il sistema di esenzione degli utili in eccesso che ne deriva è aperto a tutte le imprese che si trovino in un’analoga situazione di fatto e giuridica e che effettuino le operazioni economiche che formano oggetto della misura impugnata. La misura impugnata non sarebbe dunque limitata a determinate imprese individuabili in base a caratteristiche specifiche e non sarebbe pertanto selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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In subordine, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel giudicare che l’esenzione degli utili in eccesso non faccia parte del sistema di riferimento. L’esenzione degli utili in eccesso basata su sinergie ed economie di scala in applicazione del principio della piena concorrenza (cosiddetto «arm’s length principle») è parte integrante delle misure che determinano l’utile totale imponibile, e non può dunque essere considerata come una deroga al sistema di riferimento che determina la selettività.
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In estremo subordine, la Commissione non sarebbe stata in grado di provare che il principio delle normali condizioni di mercato è stato erroneamente applicato dalla Commissione belga per il «ruling» nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 sulle imposte sul reddito. Il ragionamento della Commissione non sarebbe coerente e prenderebbe in considerazione elementi rilevanti che, tuttavia, sono in reciproca contraddizione tra loro o difettano della necessaria coerenza.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di restituzione violerebbe il principio della certezza del diritto.
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In base alla costante prassi decisionale della Commissione, che non metteva in discussione l’applicazione del principio, internazionalmente accettato, della piena concorrenza («arm’s length principle»), qualora nella presente causa si procedesse ad un’ingiunzione di restituzione dell’asserito aiuto risulterebbe violato il principio della certezza del diritto. Sulla base della prassi decisionale e della giurisprudenza costanti, non era, infatti, possibile prevedere che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 sulle imposte sul reddito fosse contrario all’articolo 107 TFUE.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).
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