22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/51
Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione
(Causa T-364/16)
(2016/C 305/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Repubblica ceca) e altri 12 ricorrenti (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea adottata il 6 giugno 2016, o prima di tale data, diretta a cancellare la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A950 e ad inserirla invece nell’elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129 per tutti i codici TARIC menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015 L 322, pag. 21), così riducendo allo 0 % l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle importazioni di detti prodotti TSS, fabbricati dalla Hubei;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico, secondo cui la decisione impugnata è priva di fondamento giuridico e viola pertanto l’articolo 1, paragrafo 2, e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione.
La Commissione europea ha basato la decisione impugnata sulla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nelle cause ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell’Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, EU:C:2016:209), che ha confermato la sentenza del Tribunale nella causa Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea (T-528/09, EU:T:2014:35), con la quale il Tribunale aveva annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese («TSS»), nella parte relativa all’imposizione di un dazio antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. Secondo i ricorrenti, a torto la Commissione ha esteso l’annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio al suo regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, poiché quest’ultimo non era stato oggetto della controversia nelle cause precedenti. Pertanto, la Commissione europea avrebbe potuto adottare la decisione impugnata solo dopo aver abrogato il regolamento (UE) 2015/2272.