19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/38
Ricorso proposto l’8 luglio 2016 – Portigon/SRB
(Causa T-365/16)
(2016/C 343/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni del convenuto su cui si fondano gli avvisi di riscossione della Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale tedesca per la stabilizzazione del mercato finanziario), emessi in data 22 aprile 2016 (riferimento n. 2208101-2016-JB) e 10 giugno 2016 (riferimento n. 2208102-2016-JB2), con i quali tale agenzia chiede alla ricorrente il pagamento di contributi annuali al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016;
—
condannare il convenuto a produrre le decisioni di cui al paragrafo precedente;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (2), in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3)
—
Il convenuto avrebbe erroneamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione al fondo, dal momento che l’ente in questione non è esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 è esclusa ed esso non incide in alcun modo sulla stabilità del sistema finanziario.
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La ricorrente non è più operativa sul mercato. Dal 2012 essa non compie più nuove operazioni e si trova in liquidazione sulla base di una decisione della Commissione in materia di aiuti. Essa detiene la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico che si è accollato le opportunità e i rischi derivanti da tale attività.
—
Il regolamento delegato (UE) 2015/63 (4), che non prevede alcuna eccezione per gli enti come la ricorrente, violerebbe, a sua volta, l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)
Le decisioni violano il principio generale di uguaglianza, vista la peculiare situazione della ricorrente rispetto ad altri enti creditizi tenuti al versamento dei contributi. Esse interferiscono inoltre in maniera sproporzionata con la libertà di impresa della ricorrente.
3.
Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE
In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente omesso di escludere dalle passività rilevanti per la riscossione dei contributi le attività fiduciarie della ricorrente prive di rischio iscritte in bilancio.
4.
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/63
In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente compiuto, rispetto ai contratti derivati della ricorrente, una valutazione al lordo e non una valutazione al netto commensurata al rischio.
5.
Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63
In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente considerato la ricorrente alla stregua di un ente in fase di ristrutturazione. L’indicatore di rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/63 avrebbe dovuto assumere il valore minimo.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, in quanto il convenuto avrebbe dovuto sentire la ricorrente prima di adottare le sue decisioni.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, in quanto il convenuto non ha motivato a sufficienza le sue decisioni.
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 173, pag. 190).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).