29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/33
Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Luciad/Commissione
(Causa T-369/16)
(2016/C 314/45)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Luciad (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: D. Arts, P. Smet e I. Panis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento della decisione della Commissione, dell’11 gennaio 2016, sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Belgio;
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annullare la decisione della Commissione, dell’11 gennaio 2016, sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Belgio; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1) e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
—
La ricorrente sostiene che la Commissione incorre in un errore manifesto di valutazione quando afferma che i «rulings» fiscali non possono essere ritenuti una misura di esecuzione e che il regime sugli utili in eccesso da essa descritto deve essere ritenuto un regime di aiuti.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 296 TFUE per insufficienza di motivazione e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per mancanza di una misura che falsi o rischi di falsare la concorrenza.
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La ricorrente sostiene che la Commissione non indica in che modo il sistema degli utili in eccesso potrebbe falsare o rischiare di falsare la concorrenza.
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La Commissione avrebbe torto nel presupporre che un «ruling» fiscale in applicazione del sistema degli utili in eccesso comporti automaticamente l’alleggerimento da un onere per le imprese interessate e, non tenendo conto della tassazione sugli utili in eccesso ricevuta o da ricevere all’estero, avrebbe parimenti torto nel concludere che il regime di esenzione degli utili in eccesso falsa o rischia di falsare la concorrenza.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 296 TFUE per insufficienza di motivazione e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il regime contestato non influisce sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il regime contestato non conferisce alcun vantaggio economico selettivo.
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La ricorrente sostiene che il sistema degli utili in eccesso è un regime fiscale generale, applicabile a ogni impresa belga e inerente al regime di riferimento del sistema belga di imposta sulle società, che prevede regole specifiche per contesti transfrontalieri, di modo che la Commissione incorre in un manifesto errore di valutazione quando ritiene che il sistema degli utili in eccesso costituisce una deroga, da un lato, al regime di riferimento e, dall’altro, al principio di libera concorrenza.
(1) Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)