17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/14
Ricorso proposto il 18 luglio 2016 — Basicmed Enterprises e a./Consiglio e a.
(Causa T-379/16)
(2016/C 383/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Basicmed Enterprises Ltd (Limisso, Cipro) e altri 19 ricorrenti (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, K. Kakoulli, P. Panayides e C. Pericleous, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
ordinare ai convenuti di versare ai ricorrenti le somme di cui al documento riepilogativo allegato al ricorso oltre agli interessi calcolati dal 16 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale; e
—
condannare i convenuti alle spese.
In via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
accertare che l’Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;
—
determinare la procedura da seguire per stabilire il danno risarcibile effettivamente subito dai ricorrenti; e
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti chiedono di essere risarciti ai sensi degli articoli 268 e 340, commi secondo e terzo, TFUE, relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea e della Banca centrale europea, per il danno causato dalla riduzione delle somme depositate dai ricorrenti in conseguenza del piano di salvataggio della Repubblica di Cipro adottato dai convenuti.
I ricorrenti osservano che le misure di salvataggio adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di attuare le misure adottate dai convenuti e sono state altresì approvate dalle istituzioni convenute. I ricorrenti ritengono che il piano di salvataggio costituisca una grave violazione e a sostegno del ricorso deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.