5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/30
Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio
(Causa T-384/16)
(2016/C 326/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: P. Saini, QC, R. Mehta, Barrister, e N. Sheikh, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016 L 141, pag. 125),
—
annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016 L 141, pag. 30), e
—
condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, secondo il quale non ricorrono le condizioni per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato della decisione e del regolamento impugnati come specificato dall’articolo 28, paragrafo 1, della Decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (la «decisione originale») e dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (il «regolamento originale»).
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha adempiuto il suo obbligo di motivazione, sia nella decisione che nel regolamento impugnati.
4.
Quarto motivo, vertente su una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei diritti della ricorrente alla proprietà e alla reputazione.
5.
Quinto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione.