17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/15
Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)
(Causa T-386/16)
(2016/C 383/21)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc (Caerano di San Marco, Italia) (rappresentante: B. Osti, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zanini Porte (Corbiolo di Bosco Chiesanuova, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «silente PORTE & PORTE» — Marchio dell’Unione europea n. 4 191 425.
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 240/2015-1.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via preliminare accertare l’extra petita e per effetto rimettere la decisione alla commissione di ricorso dell’Ufficio per violazione degli articoli 75 e 76 RMUE; tenuto presente il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996, e succ. mod. articolo 1 quinquies, in punto Deferimento di un ricorso ad una commissione che non ha già statuito sulla questione;
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Nel merito: riformare la decisione impugnata e per l’effetto, condannare l’Ufficio convenuto a sopportare le spese e i costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso perché infondata in fatto e diritto; in ogni caso rifondere le spese, anche in via equitativa;
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In via istruttoria: ordinare l’acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti davanti alla Divisione di Decadenza dell’Ufficio no 000008977 C e del successivo Ricorso n. R0240/2015.
Motivi invocati
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Violazione degli articoli 75 e 76 regolamento n. 207/2009;
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Violazione della regola 37 lettera (b) (i) e della regola 50 (1) regolamento n. 2868/95.
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