5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/32
Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — Ayuntamiento de Madrid/Commissione
(Causa T-391/16)
(2016/C 326/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: F. Zunzunegui Pastor, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso ed accogliere i motivi di annullamento dedotti nel presente ricorso;
—
annullare il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6), oggetto del ricorso;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento impugnato per incompetenza, a causa dell’uso improprio da parte della Commissione della procedura di regolamentazione con controllo.
A tale riguardo, si censura la violazione da parte della Commissione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007 L 171, pag. 1).
Si fa altresì valere che, nei limiti in cui il regolamento impugnato crea un sistema europeo di nuove soglie più elevate di emissioni di NOX, esso modifica un elemento essenziale di un atto di base, sicché la Commissione non ha rispettato le forme previste ai fini della sua adozione, incorrendo in una violazione delle forme sostanziali.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione di norme di diritto primario e diritto derivato, nonché di principi generali del diritto dell’Unione europea.
Il ricorrente fa valere che il regolamento controverso viola le disposizioni degli articoli 3 e 11, dell’articolo 114, paragrafo 3, e dell’articolo 191 TFUE, nonché degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il ricorrente afferma altresì che il regolamento impugnato:
—
viola le disposizioni della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008 L 152, pag. 1), per quanto riguarda il limite dei livelli massimi di emissioni di azoto per i veicoli a diesel;
—
viola l’articolo 4 del summenzionato regolamento n. 715/2007;
—
viola altresì il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008 L 199, pag. 1).
3.
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere:
—
poiché esistono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, alla luce dei quali il fine perseguito dalla Commissione con il regolamento impugnato, ossia aumentare i limiti delle emissioni di NOX dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri, non è in linea con l’obiettivo evocato dal diritto dell’Unione europea, né tanto meno con il fine perseguito dalla Commissione stessa;
—
poiché è stata elusa la procedura appositamente prevista dal TFUE al fine di far fronte alle circostanze del caso di specie. Dato che la Commissione ha seguito la procedura di regolamentazione con controllo anziché la procedura legislativa ordinaria, essa è incorsa in una violazione delle forme sostanziali nel corso del procedimento di approvazione del regolamento impugnato, il quale risulta inficiato da incompetenza.
—
da ultimo, poiché il regolamento in questione non è oltretutto conforme all’interesse comunitario.