5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/33
Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Axium/Parlamento
(Causa T-392/16)
(2016/C 326/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Axium (Oberschaeffolsheim, Francia) (rappresentante: N. Deleau, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 9 giugno 2016 con la quale il Parlamento europeo ha deciso di escludere l’offerta della società Axium dalla procedura d’appalto;
—
condannare il Parlamento europeo a versare alla società Axium la somma di EUR 4 000 ai sensi dell’articolo 133 e seguenti del regolamento di procedura;
—
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione D 201714 del Parlamento europeo, del 9 giugno 2016, di rifiutare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del bando di gara d’appalto 06D30/2015/M064, riguardante la procedura «Francia-Strasburgo: Contratto quadro per lavori di rimozione dell'amianto negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo» (GU 2015/S 242-438527) e della decisione di concedere tale appalto ad un altro offerente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nei limiti in cui la persona che ha firmato la lettera indirizzata alla ricorrente e contenente la decisione impugnata non disporrebbe di nessuna delega di poteri che la legittimi ad agire per conto dell’amministrazione aggiudicatrice, ossia il Parlamento europeo.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione impugnata, nei limiti in cui l’esclusione dell’offerta della ricorrente non sarebbe conforme all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e, di conseguenza, non sarebbe giustificata.