14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/46
Ricorso proposto il 27 luglio 2016 — HX/Consiglio
(Causa T-408/16)
(2016/C 419/62)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentante: C. Koev, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e dichiarare fondati e accogliere tutti i motivi di ricorso;
—
accogliere la domanda di trattazione con procedimento accelerato;
—
accertare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati, in quanto la parte dell’atto giuridico da annullare costituisce parte autonoma scindibile da quest’ultimo, e pertanto, annullare:
—
la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente, e
—
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Grave violazione del diritto di ogni singolo di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
2.
Grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.
3.
Violazione dell’obbligo di motivazione.
4.
Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
5.
Errore di valutazione del Consiglio.
6.
Violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e di libertà economica.
7.
Violazione del diritto a condizioni di vita normali.
8.
Grave violazione del diritto alla tutela della reputazione.
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