10.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/16
Ricorso proposto il 1o agosto 2016 — VIMC/Commissione
(Causa T-431/16)
(2016/C 371/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentante: R. Bramerdorfer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, del 27 maggio 2016 (caso AT.40231 — VIMC/WK&FGB), e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C (2016) 3351 final della Commissione, del 27 maggio 2016, che ha respinto la denuncia della ricorrente sul fondamento dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1).
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sullo sviamento di potere.
In tale contesto la ricorrente sostiene che l’applicazione o la mancata applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 non rientra nel potere discrezionale della Commissione. La Commissione dovrebbe, anzi, tener conto delle particolari circostanze del caso di specie e non potrebbe, sulla base di tale disposizione, respingere senza una minima motivazione una richiesta di cui si è già occupata un’altra autorità statale.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy