26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/26
Ricorso proposto il 9 agosto 2016 — Vasco Group e Astra Sweets/Commissione
(Causa T-444/16)
(2016/C 350/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Vasco Group (Dilsen-Stokkem, Belgio) e Astra Sweets (Turnhout, Belgio) (rappresentante: H. Gilliams, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;
—
in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
—
in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nella parte in cui tali articoli (1) impongono il recupero presso enti diversi da quelli nei cui confronti è stata rilasciata una «decisione fiscale anticipata sugli utili in eccesso» («excess profit ruling»), come definita nella decisione, e (2) impongono il recupero di un importo pari ai risparmi d’imposta del beneficiario, senza consentire al Belgio di prendere in considerazione un effettivo adeguamento al rialzo da parte di un’altra amministrazione tributaria;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio constata l’esistenza di un regime di aiuti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché sull’errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la decisione impugnata qualifica l’asserito regime come una misura selettiva.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la decisione impugnata afferma che l’asserito regime comporta un vantaggio.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata condanna il Belgio al recupero dell’aiuto.