24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/42
Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Spagna/Commissione
(Causa T-459/16)
(2016/C 392/56)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito della sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui riguarda il Regno di Spagna, relativamente a determinati aiuti alla superficie, e che esclude l’importo di EUR 262 887 429,57;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, suddiviso in due capi.
1.
Il ricorrente sostiene che la rettifica forfettaria disposta dalla Commissione viola l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005 L 209, pag. 1), nonché gli orientamenti del 1997 (documento VI/5330/97), relativi alle condizioni da soddisfare per imporre una rettifica del 25 % o del 10 %. Tale violazione implica un eccesso di potere della Commissione nell’esercizio della sua discrezionalità e l’inosservanza dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.
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In primo luogo, le autorità spagnole ritengono che le varie rettifiche forfettarie violino l’articolo 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli orientamenti del 1997 e con il principio di proporzionalità, in quanto la Commissione non dispone di indizi seri e ragionevoli per giugnere alla conclusione di dover applicare una rettifica forfettaria del 25 % per quanto riguarda i pascoli arborati per gli anni dal 2009 al 2013, salvo che per i pascoli arborati di cinque comunità autonome nel 2009, relativamente ai quali si ritiene che trovi applicazione l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004 L 141, pag. 18).
Le autorità spagnole criticano inoltre l’applicazione da parte della Commissione di una rettifica forfettaria del 10 % per gli anni dal 2009 al 2013 relativamente ai pascoli arbustivi, e per il 2009 relativamente al pascolo arborato di tipo dehesa.
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In secondo luogo, tali autorità ritengono che la decisione impugnata violi l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, in combinazione con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, in quanto non prende in considerazione l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004, in combinato disposto con l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
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